Art. 4.

      1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 59. - È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

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      Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».